I tifosi che si sono riuniti oggi a Roma ribadiscono la contrarietà a una “tessera del tifoso” imposta da Ministero degli Interni alle società calcistiche e, in particolar modo, ai presupposto in base ai quali la tessera viene rilasciata.
L’art9. della Legge 41/2007 (Legge Amato) dispone in modo inequivocabile che chiunque abbia subito un Daspo o una condanna di primo grado per reati da stadio, in qualunque epoca, non possa ottenere titoli di accesso agli stadi:
Oggi la tessera del tifoso, domani gli stessi biglietti di ingresso
Si è istituita per legge una implicita diffida a vita: qualunque cittadino, scontata la pena, può essere riabilitato e persino sedere in Parlamento, il tifoso che sconta la sua pena o la sua diffida, no.
La questione riguarda tutti i tifosi di calcio: si pensi che oggi si può essere diffidati anche per uno striscione ironico non autorizzato o per non essersi seduti al proprio posto…!
È la costituzione – e non gli ultras che oggi ad essa danno voce – che chiede che l’art.9 venga modificato nel senso di limitare l’efficacia del divieto ai soli Daspo in corso.
Le “interpretazioni” ministeriali parzialmente benevole di un articolo assolutamente chiaro, come quella dell’O.N.M.S. del 17 agosto 2009, non rassicurano nessuno: un qualunque futuro ministro o anche quello oggi in carica potrebbe pensarla diversamente nel giro di ventiquattro ore.
Del resto una direttiva non può modificare una legge, ma solo interpretarla là dove non sia chiara: nel caso in esame l’art. 9 è limpido ed inequivocabile.
Già alcuni questori non stanno concedendo il nulla osta per il rilascio della tessera del tifoso in questione persino a soggetti neppure diffidati ma arrestati e assolti in un processo “da stadio” e questo ci costringe a insistere nella protesta, non essendo disposti a tollerare che la legge venga applicata diversamente da questura a questura:qualunque questore può disapplicare – e ragione – una direttiva o una circolare illegittima.
Per le stesse ragioni, è anche necessario modificare l’art. 9 per quanto riguarda coloro che sono stati condannati in passato per reati a da stadio: al di là delle direttive ministeriali, la norma in questione non prevede che ciò avvenga solo per i condannati negli ultimi 5 anni e neppure prevede che un soggetto, pur condannato anche solo in primo grado – con una buona pace del principio di innocenza che però vale per i ministri e deputati – possa comunque ottenerla se per lo stesso fatto ha già scontato la diffida.
Con la norma attuale, chi ha già scontato una diffida per un determinato fatto, non necessariamente violento, corre il rischio di vedersi impedito a vista il rilascio del titolo di accesso una che lo stesso verrà condannato dal giudice di pace di primo grado per il medesimo episodio.
Anche questo è ingiusto.
Per finire, si era detto che le disposizioni che limitavano l’esposizione di striscioni, bandiere,, megafoni, tamburi ed altri strumenti di tifo erano provvisorie, perché emergenziali: ora che l’emergenza è finita, è necessario rivedere le limitazioni che penalizzano il coloro e l’atmosfera negli stadi, così come occorre una seria rivisitazione dei prezzi dei biglietti – esorbitanti per stadi fatiscenti -, delle contorte modalità di vendita che ne impediscono l’acquisto direttamente all’impianto sportivo e delle sempre più anacronistiche limitazioni geografiche di recente imposte dai prefetti su suggerimento di osservatori e comitati di analisi.
Oggi questa tessera, domani quale tessera?
Roma, 5 settembre 2009
NO ALLA TESSERA DEL TIFOSO